COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 141 della società A.S. CASTIGLIONE MARE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Ammenda di €. 400,00).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 141 della società A.S. CASTIGLIONE MARE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Com.Uff. n° 73 del 12.02.2003 ( Ammenda di €. 400,00). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che alla stregua del rapporto del Commissario di Campo i fatti ascritti ad entrambe le società a titolo di responsabilità oggettiva vanno diversamente valutati, poiché è emerso che il tentato atto di violenza a danno del Commissario di Campo è da attribuire ad un sostenitore della società Rocca di Neto; rilevato, altresì, che a carico della società Castiglione Mare, attuale reclamante, possono addebitarsi il lancio di fumogeni in campo, prima e durante la gara, nonché, unitamente ai tifosi del Rocca di Neto, l’abusivo ingresso in campo a fine gara da parte di propri sostenitori; P.Q.M. in totale riforma della decisione impugnata, decidendo nel merito, riduce a €. 100,00 l’ammenda a carico dlla società A.S. CASTIGLIONE MARE ed irroga alla società A.C. ROCCA di NETO l’ammenda di €. 400,00, e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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