COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 52 della società A.S. GRIMALDI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al C.U. n° 15 del 20.11.2002 ( Squalifica calciatore MUTO Claudio fino al 30.11.2004 ).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 84 DEL 17/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 52 della società A.S. GRIMALDI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Cosenza di cui al C.U. n° 15 del 20.11.2002 ( Squalifica calciatore MUTO Claudio fino al 30.11.2004 ).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
sentiti il Presidente della società Grimaldi e l’arbitro;
ritenuto che alla stregua dei chiarimenti riferiti in data odierna dall’arbitro, il quale ha notevolmente ridimensionato l’atto di violenza commesso nei suoi confronti, i fatti ascritti vanno diversamente valutati;
che, pertanto, appare conforme a giustizia ridurre la squalifica al calciatore Muto Claudio di anni uno;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore MUTO Claudio fino al
30 NOVEMBRE 2003 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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