COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 137 della Società U.S. MAC 3 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 45 del 19.02.2003 ( Ripetizione della gara Mac 3 – Cicalese del 09.02.2003 per causa di forza maggiore richiesta dalla società Cicalese).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 137 della Società U.S. MAC 3 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 45 del 19.02.2003 ( Ripetizione della gara Mac 3 – Cicalese del 09.02.2003 per causa di forza maggiore richiesta dalla società Cicalese). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante nonché l’arbitro a chiarimenti; rileva che la società U.S. Mac 3 assume che la decisione del giudice di primo grado che ha accolto la richiesta avanzata dalla società Cicalese di rinvio della gara in epigrafe per causa di forza maggiore (transitabilità delle strade da percorrere per raggiungere da Cicala la località di Migliuso dove avrebbe dovuto disputarsi la gara stessa) è censurabile; la disanima degli atti in possesso di questa Commissione nonché la valutazione delle dichiarazioni rese dall’arbitro in merito alla situazione presente sui luoghi il giorno della gara induce a ritenere che il reclamo è fondato in quanto la Cicalese non ha supportato la propria istanza con documentazione sufficiente a dimostrare che l’impedimento sia stato assoluto; Il ricorso è perciò fondato. P.Q.M. accoglie il reclamo e commina alla società A.S. CICALESE la punizione sportiva della perdita della gara Mac 3 – Cicalese del 09.02.2003 con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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