COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 134 della Società A.S. MARZI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 25 del 05.02.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Castiglione – Marzi del 01.02.2003, UN punto di penalizzazione).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 88 DEL 24/03/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 134 della Società A.S. MARZI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n° 25 del 05.02.2003 (Punizione sportiva perdita della gara Castiglione – Marzi del 01.02.2003, UN punto di penalizzazione).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito a chiarimenti l’arbitro della gara Castiglione – Marzi dell’1.02.2003;
rilevato che il direttore di gara ha dichiarato, a differenza di quanto sostenuto dalla società reclamante, di avere più volte sollecitato la squadra ospitata a riprendere il gioco, rimanendo da giocare, ancora, quattro minuti di recupero.
Tali tentativi, tuttavia, sono risultati infruttuosi in quanto l’allenatore dell’A.S. Marzi convinceva la propria squadra ad abbandonare il terreno di gioco per protesta a causa di una decisione assunta dall’arbitro il quale, pertanto, prendendo atto dell’impossibilità di far riprendere il gioco, decretava la fine anticipata della gara emettendo il triplice fischio finale.
Considerato, alla luce anche dei chiarimenti forniti dall’arbitro nel corso dell’odierna seduta, che i provvedimenti adottati dal Giudice Sportivo appaiono congrui ed adeguati ai fatti verificatisi;
P.Q.M.
rigetta il reclamo le dispone incamerarsi la tassa.
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