COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.C.R. LAURABELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 79 del 05.03.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Comp. Lazzaro – Laurabella del 02.03.2003, Penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica campo di giuoco per TRE gare a porte chiuse, Ammenda di €. 500,00, squalifica calciatore MONEA Salvatore fino al 05.09.2006, squalifica calciatore PROSSOMARITI Salvatore fino al 05.03.2006, squalifica calciatore OCELLO Giuseppe fino al 05.09.2003, Inibizione dirigente SOFRA’ Salvatore fino al 05.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 148 della Società A.C.R. LAURABELLA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 79 del 05.03.2003 ( Punizione sportiva perdita della gara Comp. Lazzaro – Laurabella del 02.03.2003, Penalizzazione di DUE punti in classifica, squalifica campo di giuoco per TRE gare a porte chiuse, Ammenda di €. 500,00, squalifica calciatore MONEA Salvatore fino al 05.09.2006, squalifica calciatore PROSSOMARITI Salvatore fino al 05.03.2006, squalifica calciatore OCELLO Giuseppe fino al 05.09.2003, Inibizione dirigente SOFRA’ Salvatore fino al 05.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti l’arbitro e il rappresentante della società reclamante a chiarimenti; rilevato che, nel corso dell’odierna seduta, l’arbitro ha ricostruito i fatti verificatisi nel corso della gara Comp. Lazzaro – Laurabella del 02.03.2003, confermando, in modo circostanziato, quanto riportato nel proprio rapporto di gara, qui si seguito sentiticamante ripetuto. Al 22° del secondo tempo, il calciatore Monea Salvatore, dopo aver subito il provvedimento di espulsione, sferrava al direttore di gara un violento calcio all’interno della coscia sinistra che gli provocava un forte dolore ed un vistoso ematoma. Successivamente, mentre l’arbitro attendeva che il suddetto calciatore abbandonasse il terreno di gioco affinchè la gara potesse riprendere, il Monea avvicinandosi all’arbitro tentava di colpirlo non riuscendovi, tuttavia, per il rapido scatto operato da quest’ultimo. Nella medesima circostanza, tuttavia, l’arbitro veniva colpito da un violento calcio sferratogli da un calciatore alla coscia sinistra, individuato dall’assistente arbitrale nella persona di Prossomariti Salvatore. A questo punto, il direttore di gara ordinava la ripresa del gioco, ma trascorsi 2 minuti, notava che il dirigente Grande Vincenzo era entrato abusivamante in campo e, pertanto, lo invitava a ritornare in panchina. A tale invito il dirigente reagiva proferendo verso l’arbitro frasi offensive. Nel contempo, il direttore di gara si accorgeva che il calciatore Ocello Giuseppe, espulso precedentemente, stazionava dietro la panchina. Adoperatosi per farlo allontanare, veniva rincorso dallo stesso calciatore e dal dirigente Sofrà Salvatore (espulso in precedenza per proteste), venendo colpito da quest’ultimo con una manata, che gli provocava un forte dolore alla tempia. L’arbitro riusciva a trovare scampo rinchiudendosi negli spogliatoi, decidendo di porre fine alla gara. Tale decisione deve ritenersi legittima, sussistendo i presupposti che ne richiedevano l’adozione. Infatti, per consolidata giurisprudenza della CAF, è da ritenersi requisito indispensabile a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara (o, in alternativa, a proseguirla pro-forma), ex art. 64, comma 2 delle N.O.I.F., l’esistenza di “ una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo”.Pertanto, il potere discrezionale che ha l’arbitro di sospendere la gara deve prescindere dalle sue personali impressioni e supposizioni e va esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei pertecipanti alla gara oppure a non consentirne la direzione in piena indipendenza ed autonomia. Detta situazione si ravvisa certamente nel caso in esame, caratterizzato dalle ripetute aggressioni violente ed intimidatorie poste in essere dai succitati tesserati del Laurabella nei confronti del direttore di gara, il quale non è stato psicologicamente in grado di continuare a dirigere la gara. Pertanto appare conforme a giustizia ridurre la squalifica irrogata a Monea Salvatore fino al 05.09.2005, ridurre la squalifica irrogata a Prossomariti Salvatore fino al 05.05.2005, ridurre la squalifica irrogata a Ocello Giuseppe fino al 05.07.2003 e confermare nel resto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo delibera di : ridurre la squalifica irrogata al calciatore MONEA Salvatore fino al 5 SETTEMBRE 2005; ridurre la squalifica irrogata al calciatore PROSSOMARITI Salvatore fino al 5 MAGGIO 2005; ridurre la squalifica irrogata al calciatore OCELLO Giuseppe fino al 5 LUGLIO 2003; confermare nel resto; dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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