COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 150 della Società U.S. SCANDALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 29 del 26.02.2003 ( Regolarità della gara Real Botro – Scandale (1 – 1) del 09.02.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 150 della Società U.S. SCANDALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Crotone di cui al C.U. n° 29 del 26.02.2003 ( Regolarità della gara Real Botro – Scandale (1 – 1) del 09.02.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali, il reclamo, e le controdeduzioni; sentito il Direttore di gara a chiarimenti; Nel corso dell’odierna seduta, l’arbitro ha ricostruito i fatti verificatisi durante la gara Real Botro – Scandale del 09.02.2003, confermando, in maniera circostanziata, quanto riportato nel proprio rapporto di gara e, fra l’altro, che, in seguito all’adozione di una propria decisione, alcuni giocatori del Real Botro tenevano nei suoi confronti un comportamento offensivo e minaccioso ed, in particolare, uno di essi gli si avvicinava minacciosamente, prima di essere trattenuto da un componente della panchina. Il direttore di gara ha ritenuto, a quel punto, impossibile applicare qualsiasi provvedimento disciplinare nei confronti dei calciatori resisi responsabili dei comportamenti su indicati poiché alcuni di essi continuavano a minacciarlo e, considerato anche il ripetuto lancio da parte del pubblico di pietre e mortaretti in campo, rientrava negli spogliatoi, non sussistendo a suo giudizio, le condizioni idonee a proseguire la gara, giunta al 42° del secondo tempo, sebbene fossero presenti le forze dell’ordine. Successivamante però, l’arbitro ritornava in campo per riprendere la gara e, si ribadisce, senza adottare alcun provvedimento disciplinare. Si rende necessario, pertanto, accertare se tale decisione possa definirsi legittima in considerazione dell’esistenza dei presupposti che ne richiedevano l’adozione. Le attività istruttorie in questo procedimento inducono a ritenere non sussistenti i necessari presupposti. E’ opportuno rammentare che, per consolidata giurisprudenza della CAF, sia requisito indispensabile a legittimare l’arbitro ad interrompere la gara (o, in alternativa, a proseguirla pro-forma), ex art. 64, comma 2 delle N.O.I.F., l’esistenza di “ una situazione di incertezza e di turbativa immanente, grave, oggettiva e non ovviabile col ricorso a provvedimenti idonei a riportare l’ordine in campo”. Il potere discrezionale usato dal direttore di gara nel caso in esame di continuare la gara (pro-forma) non sembra essere stato esercitato in presenza di situazioni di gravità obiettiva, atte a mettere in pericolo l’incolumità dei partecipanti alla gara oppure a non consentire all’arbitro medesimo la direzione in piena indipendenza ed autonomia, apparendo pittosto riconducibile ad una proiezione di uno stato d’animo arbitrale esageratamente preoccupato, malgrado la presenza delle forze dell’ordine. Quindi non può condividersi la decisione del Giudice Sportivo di omologare il risultato conseguito sul campo, nella precipua considerazione che l’arbitro, decidendo di adottare la decisione della continuazione della gara pro-forma, non ha fatto un corretto uso del proprio potere e, pertanto, si dispone la ripetizione della stessa; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, ordina la ripetizione della gara REAL BOTRO – SCANDALE, disponendo altresì accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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