COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 167 della Società A.S. GIZZERIA avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 53 del 19.03.2003 ( Ammenda €. 130,00, inibizione dirigente IANNI Fabrizio fino al 31.12.2003, squalifica calciatore GAETANO Antonio fino al 31.08.2003, squalifica calciatori IANNI Adriano, GATTO Carlo e BUCCINNA’ Gianfranco fino al 31.05.2003).
COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 95 DEL 07/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 167 della Società A.S. GIZZERIA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Catanzaro di cui al C.U. n° 53 del 19.03.2003 ( Ammenda €. 130,00, inibizione dirigente IANNI Fabrizio fino al 31.12.2003, squalifica calciatore GAETANO Antonio fino al 31.08.2003, squalifica calciatori IANNI Adriano, GATTO Carlo e BUCCINNA’ Gianfranco fino al 31.05.2003).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
considerato che, alla stregua del rapporto arbitrale, la società A.S. Gizzeria (a titolo di responsabilità oggettiva), il dirigente Ianni Fabrizio, i calciatori Gaetano Antonio, Ianni Adriano, Gatto Carlo e Buccinnà Gianfranco devono essere ritenuti responsabili dei fatti addebitatigli;
rilevato che la sanzione inflitta al calciatore Gaetano Antonio ed alla reclamante appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti accertati;
ritenuto, invece, conforme a giustizia ridurre la squalifiche irrogate dal Giudice Sportivo ai calciatori Ianni Adriano, Gatto Carlo, Buccinnà Gianfranco ed al dirigente Ianni Fabrizio;
visto l’art. 32, comma 3, del C.G.S.;
P.Q.M.
in parziale accogliamnto del reclamo, riduce la squalifica inflitta ai calciatori IANNI Adriano, GATTO Carlo e BUCCINNA’ Gianfranco fino al 16 MAGGIO 2003 e l’inibizione al dirigente IANNI Fabrizio fino al 20 OTTOBRE 2003;
confermare nel resto;
dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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