COMITATO REGIONALE CALABRIA – – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della Società S.S. POPILY STREET avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 82 del 12.03.2003 (Squalifica calciatore TOSCANI Antonio fino al 12.03.2007).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 173 della Società S.S. POPILY STREET avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 82 del 12.03.2003 (Squalifica calciatore TOSCANI Antonio fino al 12.03.2007). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che il reclamo è privo della prescritta tassa e, inoltre, è stato trasmesso fuori termine e precisamente in data 02.04.2003 , mentre il provvedimento reclamato è stato pubblicato sul Comunicato Ufficiale n° 82 del 12.03.2003; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone addebitare la tassa reclamo non versata sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2025 Dirittocalcistico.it