COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 61 della Società S.S. MINICELLI CALCIO avverso la regolarità della gara Minicelli Calcio – Real Botro (1 – 2) del 23.11.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore AIELLO Carlo.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO AMATORI - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 61 della Società S.S. MINICELLI CALCIO
avverso la regolarità della gara Minicelli Calcio – Real Botro (1 – 2) del 23.11.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore AIELLO Carlo.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che alla gara Minicelli Calcio – Real Botro, disputatasi il 23.11.2002, ha preso parte nelle file della società A.C. Real Botro il calciatore Aiello Carlo senza averne titolo, in quanto a tale data non aveva ancora finito di scontare la squalifica inflittagli fino a tutto il 30.06.2006 per fatti avvenuti in occasione della gara Real Botro – Verzino del 20.01.2002, alla quale l’Aiello aveva partecipato in qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della società medesima (cfr. C.U. n°125 del 28.06.2002 del Comitato Regionale Calabria);
che , pertanto, in accoglimento del reclamo proposto dalla società S.S. Minicelli Calcio, dev’essere irrogata alla società A.C. Real Botro la punizione sportiva della gara di cui in oggetto, essendosi resa responsabile della palese violazione del disposto di cui all’art.17 comma 8 del C.G.S., che stabilisce che i dirigenti ed i tesserati “colpiti da provvedimenti disciplinari a termine non possono svolgere alcuna attività sportiva nell’ambito della F.I.G.C. fino a quando non sia stata regolarmente scontata la sanzione stessa” e che “ ai medesimi è, in ogni caso, precluso l’accesso all’interno del recinto di gioco e negli spogliatoi in occasione di gare”;
letto ed applicato l’art. 12 comma 5 lettera a del C.G.S.;
P.Q.M.
in accoglimento del reclamo, irroga alla società A.C. REAL BOTRO la punizione sportiva della perdita della gara Minicelli Calcio – Real Botro del 23.11.2002 con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 13/01/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 61 della Società S.S. MINICELLI CALCIO avverso la regolarità della gara Minicelli Calcio – Real Botro (1 – 2) del 23.11.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare del calciatore AIELLO Carlo."