COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 85 della società ONLUS NIKE avverso la regolarità della gara Onlus Nike – Newcastle Onlus (1 – 1) del 21.12.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO AMATORI - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 70 DEL 3/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 85 della società ONLUS NIKE
avverso la regolarità della gara Onlus Nike – Newcastle Onlus (1 – 1) del 21.12.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art. 29, comma 9 del C.G.S., il ricorrente non ha provveduto al versamento della tassa prescritta;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone addebitarsi la tassa.
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