COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della società POL. MATERDOMINI avverso la regolarità della gara Materdomini – Carlopoli (1 – 2) del 21.12.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCALISE Pasquale, MANCUSO Antonio e PETRUZZA Tommaso. LA COMMISSIONE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO AMATORI - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 97 della società POL. MATERDOMINI avverso la regolarità della gara Materdomini – Carlopoli (1 – 2) del 21.12.2002 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori SCALISE Pasquale, MANCUSO Antonio e PETRUZZA Tommaso. LA COMMISSIONE letti gli letti ufficiali e il reclamo; rileva che il reclamo è inammissibile perché trasmesso oltre il termine previsto a pena di nullità dall’art. 37, punto 3 del C.G.S. (15 giorni dalla disputa della gara). Gli atti vanno trasmessi al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza; P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo; trasmette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza; dispone incamerarsi la tassa.
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