COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO AMATORI – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 98 della società S.S. KENNEDY J.F. avverso la regolarità della gara Carlopoli – Kennedy (1 – 1) dell’ 11.01.2003 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori MATTALIANO Ugo, SCALISE Pasquale, PASCUZZO Francesco, PETRUZZA Tommaso e FERRISE Vincenzo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO AMATORI - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 72 DEL 10/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 98 della società S.S. KENNEDY J.F. avverso la regolarità della gara Carlopoli – Kennedy (1 – 1) dell’ 11.01.2003 Campionato Amatori (C.P. Catanzaro) per presunta posizione irregolare dei calciatori MATTALIANO Ugo, SCALISE Pasquale, PASCUZZO Francesco, PETRUZZA Tommaso e FERRISE Vincenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rileva che la società S.S. Kennedy assume che i calciatori della società Carlopoli indicati in epigrafe non avevano titolo a partecipare alla gara Carlopoli – Kennedy (1 – 1) dell’ 11.01.2003 perché non tesserati; risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo, eccezion fatta per Mattaliano Ugo, risponde al vero; i calciatori: SCALISE Pasquale n°8 in distinta (nato il 5.8.1957); PETRUZZA Tommaso n°11 in distinta (nato il 6.7.1968); PASCUZZO Francesco n°14 in distinta (nato il 21.7.1966); FERRISE Vincenzo n°15 in distinta (nato il 19.8.1969); non erano al momento della gara tesserati per il Carlopoli essendo stato il tesserino rilasciato in data successiva alla disputa della gara, rispettivamente il 21.01.2003, 03.02.2003, 16.01.2003 e 16.01.2003; La loro posizione nella gara di cui al presente reclamo è irregolare. Il ricorso è perciò fondato e gli atti vanno trasmessi al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società CARLOPOLI la punizione sportiva della perdita della gara Carlopoli – Kennedy con il punteggio di 0 - 2; rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.
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