COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Amatori – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 120 della Società AMATORI CALCIO MEDMA avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 19.01.2003 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori ROMEO Fausto e RASO Antonio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Amatori - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 120 della Società AMATORI CALCIO MEDMA avverso la regolarità della gara Open Anoia – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 19.01.2003 Campionato Amatori (C.L. Locri) per presunta posizione irregolare dei calciatori ROMEO Fausto e RASO Antonio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che la società Amatori Calcio Medma assume che i calciatori della società Open Anoia indicati in epigrafe non avevano titolo a partecipare alla gara Open Anoia – Amatori Calcio Medma (2 – 2) del 19.01.2003 perché non tesserati. Risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero. I calciatori Raso e Romeo non erano al momento della gara tesserati per l’Open Anoia essendo stato il tesserino rilasciato in data successiva alla disputa della gara, e precisamente il 21.01.2003. La loro posizione nella gara di cui al presente reclamo è irregolare. Il ricorso è perciò fondato e gli atti vanno rimessi al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza. Non meritano al contrario pregio le ulteriori doglianze presenti in reclamo. P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società OPEN ANOIA la punizione sportiva della perdita della gara Open Anoia – Amatori Calcio Medma del 19.01.2003 con il punteggio di 0 – 2; rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per gli eventuali provvedimenti di competenza; dispone accreditarsi la la tassa sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it