COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE – 2002/2003 – Comunicato Ufficiale N° 104 del 7/5/2003 – pubbl. su www.crcalabria.it – Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 03/05/2003 SAN GIUSEPPE ROSARNO – CORVO CIBUS

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE - 2002/2003 - Comunicato Ufficiale N° 104 del 7/5/2003 - pubbl. su www.crcalabria.it - Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 03/05/2003 SAN GIUSEPPE ROSARNO - CORVO CIBUS Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio di reclamo fatto pervenire dalla società Corvo Cibus; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società Corvo Cibus, previa comunicazione del dirigente accompagnatore ufficiale, non rientrava in campo per la disputa del secondo tempo rinunciando, di fatto, al proseguimento della stessa; ritenuto che la società Corvo Cibus non ha fatto pervenire i motivi a sostegno del reclamo preannunciato nel rispetto dei termini previsti da apposita deliberazione del Presidente Federale di cui al C.U. n° 86 del 21.3.2003; visti gli artt. 53 commi 1 e 2 delle N.O.I.F. e 13 comma b) del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società CORVO CIBUS la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2; 2. penalizzare la società CORVO CIBUS di UN PUNTO in classifica; infliggere alla società CORVO CIBUS l'ammenda di €. 52,00 per prima rinuncia.
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