COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO CALCIO A CINQUE “SERIE C” – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/04/2003 CITTA DI COSENZA – CALCIO A 5 FATA MORGANA

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO CALCIO A CINQUE "SERIE C" - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 101 DEL 30/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 26/04/2003 CITTA DI COSENZA - CALCIO A 5 FATA MORGANA Il Giudice Sportivo, letto il reclamo con il quale la società Calcio a 5 Fata Morgana ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila della società Citta' di Cosenza partecipato il giocatore Metallo Marco benché squalificato per somma di ammonizioni per come pubblicato nel C.U. 99 del 23.04.2003; rilevato che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il citato giocatore Metallo Marco (Citta' di Cosenza) avrebbe dovuto scontare la giornata di squalifica inflitta dal Giudice Sportivo per somma di ammonizioni con provvedimento pubblicato nel C.U. n.99 del 23.04.2003 a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. (24.04.2003); Visto l'art. 12 punto 1 del C.G.S. delibera 1) Infliggere alla società Citta' di Cosenza la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; Accreditare sul conto della società Calcio a 5 Fata Morgana la tassa reclamo addebitata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it