COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Eccellenza – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 14/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 2 della Società POL. RIZZICONESE avverso la regolarità della gara Cutro – Rizziconese (1 – 0) del 22.09.2002 (Campionato di Eccellenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DONATO Raffaele.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Eccellenza - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 28 DEL 14/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 2 della Società POL. RIZZICONESE avverso la regolarità della gara Cutro – Rizziconese (1 – 0) del 22.09.2002 (Campionato di Eccellenza) per presunta posizione irregolare del calciatore DONATO Raffaele. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali il reclamo e le controdeduzioni ; rilevato che il calciatore Donato Raffaele, squalificato per una gara con decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul Comunicato Ufficiale n° 123 del 26.06.2002, non aveva titolo per partecipare alla gara del 22.09.2002 (prima gara ufficiale successiva alla squalifica); P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla società A.S. CUTRO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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