COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara GIOIA TAURO – REAL PELLEGRINA del 20.10.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara GIOIA TAURO - REAL PELLEGRINA del 20.10.2002
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 33;
letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che durante l'intervallo i Sigg. Priolo Vincenzo e Piromalli Girolamo, rispettivamente dirigente accompagnatore ufficiale e medico sociale della societa' Gioia Tauro, "con tono arrogante e minaccioso" intimavano all'arbitro di far loro vincere la gara (in tale circostanza gli rivolgevano anche parole ingiuriose);
- che l'arbitro, a questo punto, decideva di continuare la gara solo pro-forma "facendo si' che la vincesse la societa' Gioia Tauro, senza che questi vi riuscissero comunque";
ritenuto che i fatti cosi' come sopra verificatesi, stante la loro modesta entita', non erano assolutamente tali da indurre legittimamente l'arbitro a ritenere che ci fosse una concreta situazione di pericolo tanto da impedire il regolare svolgimento della gara;
che l'arbitro, pertanto, ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali conferitegli dall'art. 12 punto 4 del C.G.S., per cui la gara stessa deve essere annullata;
delibera
1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg. PRIOLO Vincenzo e PIROMALLI Girolamo, rispettivamente dirigente e medico sociale della societa' GIOIA TAURO;
2. inibire fino al 31 DICEMBRE 2002 i Sigg.ri PRIOLO VINCENZO, dirigente e PIROMALLI GIROLAMO, medico sciale, della societa' GIOIA TAURO;
3. annullare la gara e trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della stessa;
4. trasmettere gli atti al Presidente del Comitato Regionale in sede per quanto di competenza circa le considerazioni trascritte dall'arbitro sul proprio referto in merito alla gara.