COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 6/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara MANDATORICCESE – SAN FRANCESCO CALCIO del 27.10.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 41 DEL 6/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara MANDATORICCESE - SAN FRANCESCO CALCIO del 27.10.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 37; letto il reclamo con il quale la societa' San Francesco Calcio ha chiesto che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara ed in subordine la ripetizione della stessa, sostenendo che il calciatore Guidi Giovanni segnato in distinta alla casella n.1 portava sulla maglia il numero 12 e, pertanto, la casella n.12 della distinta risultava vuota, nonchè per avere l'arbitro consentito la partecipazione alla gara dello stesso senza un valido documento di riconoscimento; rilevato - che i motivi di cui sopra si evidenziano anche per i calciatori contraddistinti con i numeri 5, 6, 14 e 15 (Tavernese, Cosentino, Commendatore e De Mare) per i quali sulla distinta di gara consegnata all'arbitro e' stato riportato solo il numero di matricola della tessera rilasciata dalla F.I.G.C. e senza che l'arbitro effettuasse il riconoscimento a mezzo di documento "identificativo"; - che alla gara di cui in narrativa avrebbe partecipato il giocatore Boccia Giuseppe benche' squalificato per la quale presunta posizione irregolare è competente a giudicare la Commissione Disciplinare; - che per quanto riguarda gli altri motivi del reclamo gli accertamenti effettuati presso l'ufficio competente, in sede, hanno permesso di stabilire che non sono ravvisabili irregolarita' nella posizione dei giocatori e che, per come si evince dal supplemento di referto appositamente richiesto, l'arbitro ha fatto partecipare alla gara i giocatori indicati in distinta con il solo numero di matricola F.I.G.C. riconoscendoli dalla tessera rilasciata dalla F.I.G.C. munita di regolare foto segnaletica; - che per quanto attiene le altre lagnanze le stesse sono puramente formali; delibera 1- rigettare il reclamo ed addebitare sul conto della societa' la relativa tassa; 2- Infliggere alla societa' MANDATORICCESE l'ammenda di €. 26,00 per incompletezza della distinta di gara; 3- trasmettere gli atti alla Commissione Disciplinare in sede per quanto di competenza circa la presunta posizione irregolare del giocatore Boccia Giuseppe.
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