COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 15 della società SAN FRANCESCO CALCIO avverso la regolarità della gara Mandatoriccese – San Francesco Calcio (2 – 0) del 27.10.2002 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore BOCCIA Giuseppe.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 44 DEL 18/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 15 della società SAN FRANCESCO CALCIO
avverso la regolarità della gara Mandatoriccese – San Francesco Calcio (2 – 0) del 27.10.2002 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore BOCCIA Giuseppe.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che contrariamente all’assunto della reclamante, il direttore di gara, interpellato, ha dichiarato di aver proceduto alla regolare identificazione di tutti i giocatori della Mandatoriccese indicati in distinta;
che, pertanto, non è dato riscontrare nessuna irregolarità nello svolgimento della gara;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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