COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 12 della Società A.S. ISONZO CALCIO avverso la regolarità della gara Isonzo – Cotronei (3 – 3) del 13.10.2002 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori GIANCOTTI Giuseppe e SOMMARIO Salvatore.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 54 DEL 09/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 12 della Società A.S. ISONZO CALCIO avverso la regolarità della gara Isonzo – Cotronei (3 – 3) del 13.10.2002 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare dei calciatori GIANCOTTI Giuseppe e SOMMARIO Salvatore. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentiti il rappresentante della società reclamante e l’arbitro a chiarimento; rilevato che il direttore di gara, dopo aver esaminato la fotografia di Giancotti Giuseppe calciatore indicato con il n° 9 nella distinta di gara della società Cotronei 94 ha affermato, senza alcuna esitazione, che il giocatore che ha parteccipato alla gara nelle fila della predetta società con il n° 9 non era certamente il Giancotti fornendo anche particolari (età, capigliatura) dai quali è agevole desumere che effettivamente vi è stata una sostituzione di persona; che non è stato in grado di fornire alcuna delucidazioine sulla posizione del calciatore Sommario Salvatore; che la società Cotronei 94, non ha fatto pervenire alcuna deduzione; considerato che questa Commissione ha poteri limitati di indagine per cui è opportuno investire l’Ufficio Indagini al fine di individuare con esattezza i calciatori della società Cotronei 94 che hanno partecipato alla gara sotto falso nome; che gli atti vanno trasmessi al Presidente del Comitato Regionale Calabria per i provvedimenti da adottare nei confronti della società e dei tesserati che hanno partecipato alla gara; P.Q.M. in accoglimento del reclamo irroga alla società COTRONEI 94 la punizione della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2; dispone trasmettersi copia degli atti all’Ufficio Indagini ed al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di rispettiva competenza e accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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