COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DELL’ 11/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 01/12/2002 PRAIA – REAL CORIGLIANO
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 55 DELL' 11/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 01/12/2002 PRAIA - REAL CORIGLIANO
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che al 14° del secondo tempo l'arbitro era costretto a sospendere la gara a causa dell'incessante pioggia;
- che dopo quindici minuti "le condizioni meteorologiche erano migliorate e le condizioni del terreno di gioco erano buone";
- che l'arbitro con le squadre schierate in campo fischiava la ripresa del gioco, ma i giocatori del Real Corigliano abbandonavano il terreno di gioco e facevano rientro negli spogliatoi "spaventandosi per eventuali fulmini";
- che l'arbitro a questo punto decretava la fine della gara per l'abbandono della stessa da parte dei calciatori della societa' Real Corigliano;
letto il reclamo della societa' Real Corigliano con il quale chiede la ripetizione della gara sostenendo che la stessa non poteva continuarsi per le avverse condizioni atmosferiche;
ritenuto che l'assunto della reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali;
visto l'art. 53 delle NOIF e 12 punto 1 del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società REAL CORIGLIANO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2;
2. infliggere alla societa' REAL CORIGLIANO l'ammenda di €. 52,00;
rigettare il reclamo della societa' Real Corigliano ed incamerarsi la relativa tassa.