COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/01/2003 SERRESE – SAN GREGORIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 05/01/2003 SERRESE - SAN GREGORIO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 62; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che , al 44° minuto del secondo tempo, il sig. Messina Antonio, allenatore della societa' San Gregorio, entrava abusivamente in campo e rivolgeva all'arbitro parole offensive; - che, al 48° dello stesso tempo, il giocatore Russo Michele (San Gregorio), in reazione a fallo subito, colpiva con un calcio ad una coscia il giocatore Barbuto Domenico della societa' Serrese reo del fallo, il quale a sua volta colpiva il citato Russo con un pugno alla nuca; - che, a questo punto, in campo si creava una rissa alla quale partecipavano i giocatori Russo Michele, Vita Daniele e Paglianiti Antonio appartenenti alla societa' San Gregorio, nonche' i giocatori Barbuto Domenico e Cosentino Francesco della societa' Serrese i quali si colpivano "vicendevolmente e violentemente fino a quando i poliziotti presenti non riuscivano a separarli"; - che, contestualmente, l'allenatore della societa' San Gregorio, sig. Messina Antonio, rientrava in campo ed invitava i propri giocatori a rientrare negli spogliatoi ed all'arbitro diceva: "giocaci tu con questi picchiatori, noi ce ne andiamo"; - che l'arbitro, dopo avere atteso invano assieme ai giocatori della societa' Serrese, il rientro in campo dei giocatori della A.S. San Gregorio, considerava la gara definitivamente chiusa; letto il reclamo della societa' San Gregorio; considerato che il predetto allenatore sig. Messina Antonio, oltre al comportamento offensivo tenuto durante la gara nei confronti dell'arbitro, e' venuto meno ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, nonche' della correttezza morale e materiale; visto l'art. 53 punto 2 e 7 delle N.O.I.F. e 14 comma e) ed g) del C.G.S.; delibera 1) revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei con fronti dei giocatori Russo Michele, Vita Daniele, Paglianiti Antonio (San Gregorio), Barbuto Domenico e Cosentino Francesco (Serrese), nonche' del sig. Messina Antonio allenatore della societa' San Gregorio; 2) Infliggere alla societa' SAN GREGORIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; 3) Infliggere alla societa' SAN GREGORIO un punto di penalizzazione in classifica; 4) Infliggere alla societa' San Gregorio l'ammenda di €. 155,00 per prima rinuncia; 5) Squalificare per SEI GARE (di cui una gia' scontata) i giocatori RUSSO MICHELE (SAN GREGORIO) e Barbuto Domenico (SERRESE); 6) Squalificare per QUATTRO GARE (di cui una gia' scontata) i giocatori VITA DANIELE e PAGLIANITI ANTONIO (SAN GREGORIO) nonche' COSENTINO FRANCESCO (SERRESE) 7) Squalificare fino al 31 OTTOBRE 2003 il sig. MESSINA ANTONIO allenatore del SAN GREGORIO.
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