COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/01/2003 BELVEDERE – SAN FRANCESCO CALCIO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 12/01/2003 BELVEDERE - SAN FRANCESCO CALCIO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 43° del secondo tempo, dopo avere convalidato una rete alla società Belvedere, l'arbitro veniva circondato da tutti i calciatori d ella società San Francesco Calcio i quali protestavano e lo spintonava no minacciosamente; - che l'arbitro veniva colpito con uno schiaffo da una persona identificata successivamente dalle Forze dell'Ordine, tale Sig. Amodio Francesco, appartenente alla comitiva della società San Francesco Calcio e che già prima dell'inizio della gara l'arbitro aveva provveduto ad allontanare dal recinto di gioco perchè non era stato possibile identificarlo; - che mentre l'arbitro tentava di raggiungere lo spogliatoio, veniva nuovamente accerchiato da tutti i giocatori della società San Francesco Calcio ed in particolare, il calciatore Bartolomeo Gianluca spingeva, insultava ed inseguiva l'arbitro; - che solo grazie all'intervento dei dirigenti della società Belvedere l'arbitro riusciva a raggiungere gli spogliatoi; - che il suddetto calciatore Bartolomeo Gianluca si trovava di fronte la porta dello spogliatoio e, dopo essersi sfilato i guanti da portiere, teneva nei confronti dell'arbitro un comportamento minaccioso e tentava di colpirlo con un pugno (non vi riusciva per l'intervento di dirigenti della società Belvedere); - che l'arbitro riusciva a rientrare nel proprio spogliatoio, ma la porta dello stesso veniva colpita con calci e pugni e l'arbitro veniva minacciato; - che l'arbitro avvertiva un generale stordimento soprattutto per "il violento schiaffo ricevuto"; - che a seguito degli avvenimenti di cui sopra, l'arbitro non era nelle condizioni fisiche e mentali per proseguire la gara e pertanto la considerava definitivamente chiusa; visti gli artt. 12 punto 1 e 13 punto 1 commi b) ed e) del C.G.S. delibera 1) infliggere alla società SAN FRANCESCO CALCIO la punizione sportiva del la perdita della gara col punteggio di 0 - 2; 2) squalificare per UNA GARA effettiva, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società SAN FRANCESCO CALCIO con obbligo di disputare la gara in campo neutro "a porte chiuse"; 3) infliggere alla società SAN FRANCESCO CALCIO l'ammenda di €. 200,00; 4) squalificare il calciatore BARTOLOMEO GIANLUCA (SAN FRANCESCO CALCIO) fino al 31 DICEMBRE 2003.
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