COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 28/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA PLAY OUT DEL 25/05/2003 CATANZARO LIDO – CUS ARCAVACATA

COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 28/5/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA PLAY OUT DEL 25/05/2003 CATANZARO LIDO - CUS ARCAVACATA Il Giudice Sportivo, dato atto del preannuncio e letto il reclamo con il quale la società Cus Arcavacata ha chiesto la ripetizione della gara in quanto la stessa si sarebbe svolta irregolarmente per le continue invasioni del campo dal 10° minuto del secondo tempo da parte dei dirigenti della società Catanzaro Lido che avrebbero minacciato apertamente i calciatori della squadra avversaria e la terna arbitrale provocando diverse interruzioni del gioco, nonché per l'aggressione del Commissario viaggiante da parte del portiere di riserva della stessa società Catanzaro Lido; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 35° del secondo tempo veniva espulso il portiere di riserva della società Catanzaro Lido, Greco Giuseppe, per avere fatto ingresso sul terreno di gioco, tenendo un comportamento offensivo e minaccioso ed avere colpito un calciatore avversario; - che a seguito di tale espulsione l'arbitro era costretto a sospendere la gara per alcuni minuti poiché il predetto calciatore Greco Giuseppe nel campo per destinazione continuava a tenere un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di calciatori avversari e successivamente anche nei confronti del Commissario di campo e del Commissario Viaggiante intervenuti per farlo rientrare negli spogliatoi; - che in tale circostanza il Greco Giuseppe si avventava sul Commissario Viaggiante stringendolo con violenza e colpendolo con numerosi pugni alla testa e sul collo; - che per le percosse subite il Commissario Viaggiante, a fine gara, era costretto a recarsi la pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Catanzaro dove gli veniva riscontrato "trauma cranico non commotivo"; - che durante il suddescritto episodio, sostenitori della società Catanzaro Lido tenevano un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti della terna arbitrale, dei Commissari e di Organi Federali sostenendo ed incitando l'operato del calciatore Greco, nonché lanciavano, senza colpire, una bottiglia di plastica piena di acqua ed alcune pietre; - che in particolare veniva individuato sugli spalti (rapporti arbitro e Commissario di campo) il tesserato del Catanzaro Lido, Sig. Tolomeo Vitaliano, il quale reiteratamente teneva un comportamento minaccioso, istigativo e gravemente offensivo nei confronti della terna arbitrale e di Organi Federali; considerato che la gara ha avuto regolare svolgimento avendo l'arbitro provveduto a recuperare i minuti di interruzione; visti gli artt. 13 punto 1 comma b) e 14 punto 1 del C.G.S.; delibera 1. rigettare il reclamo ed addebitare dal conto della società Cus Arcavacata la relativa tassa; 2. squalificare il calciatore GRECO GIUSEPPE (CATANZARO LIDO) fino al 30 MAGGIO 2008 con proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata nei confronti dello stesso la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; 3. inibire il Sig. TOLOMEO VITALIANO, Commissario Straordinario della società CATANZARO LIDO fino al 30 OTTOBRE 2003; 4. infliggere alla società CATANZARO LIDO l'ammenda di €. 600,00; 5. pubblicare il risultato della gara: CATANZARO LIDO - CUS RCAVACATA = 2 - 1.
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