COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara LUZZESE CALCIO 99 – COMPRENSORIO MONTALTO UFF del 29.9.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 29 DEL 16/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara LUZZESE CALCIO 99 - COMPRENSORIO MONTALTO UFF del 29.9.2002 Il Giudice Sportivo, a sciogliemento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n° 22; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che durante la gara sostenitori della societa' Luzzese Calcio 99 colpivano con sputi (alle spalle ed alle gambe) uno degli assistenti arbitrali; - che alla fine del primo tempo, mentre la terna arbitrale ed i componenti delle due squadre rientravano negli spogliatoi, i giocatori Oleastro Amedeo, Lo Gullo Gennaro, Iannicelli Tommaso (Luzzese Calcio 99) e Viola Mario (Comprensorio Montalto Uff.) assieme al proprio allenatore D'Acri Francesco davano vita ad una rissa alla quale "successivamente partecipavano tutte le persone ammesse sul terreno di gioco"; - che l'arbitro tentava in tutti i modi di adottare i conseguenziali provvedimenti disciplinari nei confronti dei corrissanti (giocatori ed allenatore) e richiamare l'attenzione dei capitani e dei dirigenti delle due squadre per notificarglieli, ma non vi riusciva in quanto, nel frattempo, la rissa degenerava e venivano coinvolte tutte le persone "presenti sul terreno di gioco"; - che la rissa "si protraeva e continuava" anche negli spogliatoi tanto che la terna arbitrale si vedeva costretta a restare chiusa nel proprio spogliatoio per circa un'ora durante la quale la porta veniva colpita con calci e pugni e la terna arbitrale apostrofata con parole di minaccia; - che, mentre la terna arbitrale si trovava negli spogliatoi, il sig. Lirangi Franco dirigente della Luzzese calcio rivolgeva ad uno degli assistenti arbitrali parole offensive e minacciose; - che a quel punto l'arbitro, constatata l'impossibilita' di poter far riprendere la gara, la considerava definitivamente chiusa; considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorche' per il diretto comportamento dei suddetti giocatori e allenatore, anche per la responsabilita' oggettiva delle societa' Luzzese Calcio e Comprensorio Montalto Uff.; letto il reclamo fatto pervenire dalla societa' Comprensorio Montalto Uff. visto l'art. 12 punto 2; 13 comma B) e 14 commi c) e g) del C.G.S. ; delibera 1- Revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei giuocatori: Oleastro Amedeo, Lo Gullo Gennaro, Iannicelli Tommaso (Luzzese Calcio 99) e Viola Mario (C. Montalto Uff.) nonche' del sig. D'Acri Francesco, allenatore del Comprensorio Montalto Uff. e Lirangi Franco, dirigente Luzzese Calcio 99. 2- Infliggere la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 ad entrambe le societa', LUZZESE CALCIO 99 e COMPRENSORIO MONTALTO UFF.; 3- Infliggere alla societa' LUZZESE CALCIO 99 l'ammenda di €. 450,00; 4- Infliggere alla societa' COMPRENSORIO MONTALTO UFF. l'ammenda di €. 155,00; 5- Squalificare per TRE GARE (di cui 2 gia' scontate) i giocatori OLEASTRO Amedeo, LO GULLO Gennaro, IANNICELLI Tommaso (LUZZESE CALCIO 99) e VIOLA Mario (COMPRENSORIO MONTALTO UFF.); 6- Squalificare fino al 13 NOVEMBRE 2002 il Sig. D'ACRI Francesco, allenatore COMPRENSORIO MONTALTO UFF.; 7- Inibire fino al 4 DICEMBRE 2002 il Sig. LIRANGI Franco, dirigente LUZZESE CALCIO 99; 8- Rigettare il reclamo trasmesso dalla società Comp. Montalto Uff. ed incamerarsi la relativa tassa.
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