COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo – Campionato di Promozione – Reclami Gara AFRICO – NICASTRO del 20.10.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo - Campionato di Promozione - Reclami Gara AFRICO - NICASTRO del 20.10.2002 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 33, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che l'arbitro, mentre si trovava all'interno dello spogliatoio della societa' Africo per l'identificazione dei giocatori avvertiva un "atteggiamento alquanto ostile nei confronti della terna" e, in particolare, nei propri confronti; - che detti comportamenti "si concretizzavano in sguardi minacciosi e risate ironiche, ma tali atteggiamenti non si concretizzavano in violazioni del Regolamento e quindi l'erogazione nei loro confronti di sanzioni disciplinari"; - che al 31° del primo tempo il giocatore Versace Giuseppe (Africo), in reaizone a fallo subito, colpiva con un pugno allo stomaco il giocatore avversario; - che alla notifica del provvedimento di espulsione del citato giocatore Versace, un suo compagno di squadra, Stilo Francesco, afferrava l'arbitro per la divisa strappandola e poi per un braccio strattonandolo, nonche' gli rivolgeva parole di minaccia; - che nel frattempo i giocatori della societa' Africo circondavano l'arbitro (qualcuno lo spintonava) con l'intento di farlo recedere dalla decisione presa; - che l'arbitro, fatta ritornare la calma, prima di riprendere il gioco notificava ai consequenziali provvedimenti di espulsione nei confronti dei giocatori Versace Giuseppe e Stilo Francesco della societa' Africo; - che il suddetto giocatore Stilo Francesco si avventava contro l'arbitro con l'intento di colpirlo e, non riuscendovi per l'intervento dei carabinieri, gli rivolgeva parole ingiuriose e minacciose, mentre propri compagni di squadra "urlavano" nei confronti dell'arbitro stesso ed in particolare Cotroneo Salvatore gli rivolgeva parole minacciose; - che l'arbitro a questo punto, "davanti a tali situazioni, visto il clima di estrema tensione che si era venuto a creare, decideva di porre fine all'incontro anche per tutelare la propria incolumita' e quella degli assistenti"; - che l'arbitro decideva altresi' di sospendere la gara per "l'inesistenza della pur minima possibilita' di concluderla, anche pro-forma, in quanto il comportamento ostile era posto in essere da tutti i calciatori dell'Africo, capitano compreso; - che il giocatore Mollica Leo (Africo), mentre l'arbitro si trovava negli spogliatoi, apriva violentemente la porta e tentava di scagliarsi contro l'arbitro stesso (non vi riusciva perche' bloccato dal Maresciallo dei carabinieri presente; letto il reclamo fatto pervenire dalla societa' Africo; ritenuto che le circostanze addotte dall'arbitro non appaiono tali da giustificare la decisione presa; che, in particolare, e' da escludere che il comportamento tenuto dai giocatori della societa' Africo, prima e durante la gara nei confronti dell'arbitro, seppur deplorevole e censurabile, sia stato tale da menomare la sua liberta' di determinazione; che, pertaltro, il comportamento dei sostenitori della societa' Africo, per come si evince dal rapporto del commissario di campo, "era corretto e di scarsa consistenza, assisteva alla gara in silenzio e disinteressato", nonche' la presenza delle forze dell'ordine che gia' erano intervenute, erano elementi di garanzia per evitare che si potesse creare una reale situazione di pericolo per l'arbitro ed i due assistenti; che, pertanto, l'arbitro ha fatto cattivo uso dei poteri discrezionali concessigli dall'art. 64 punto 2 delle N.O.I.F. e che la gara va ripetuta; visto l'art. 12 punto 4 comma c) del C.G.S.; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei giocatori VERSACE Giuseppe, STILO Francesco, COTRONEO Salvatore e MOLLICA Leo (AFRICO); 2. squalificare per TRE GARE (di cui una gia' scontata) i giocatori VERSACE Giuseppe e COTRONEO Salvatore (AFRICO); 3. squalificare fino al 30 GIUGNO 2003 il giocatore STILO FRANCESCO (AFRICO); 4. squalificare fino al 30APRILE 2003 il giocatore MOLLICA LEO (AFRICO), 5. infliggere alla societa' AFRICO l'ammenda di €. 310,00, con l'obbligo di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti, se richiesti; 6. trasmettere gli atti al Comitato Regionale in sede per quanto di competenza in ordine alla ripetizione della gara; 7. non addebitare dal conto della societa' Africo la tassa reclamo.
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