COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – DELIBERE Gara: CATANZARO LIDO – ISOLA C.R. del 27.10.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 37 DEL 30/10/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - DELIBERE Gara: CATANZARO LIDO - ISOLA C.R. del 27.10.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che, a fine gara, circa trenta sostenitori della societa' Catanzaro Lido entravano abusivamente in campo dai cancelli della tribuna ed impedivano all'arbitro di raggiungere gli spogliatoi; - che alla testa del gruppo dei citati sostenitori si trovava uno con in mano un tubo di gomma con il quale tentava di colpire l'arbitro; - che il suddetto sostenitore teneva un comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federali, mentre altri dei detti sostenitori lanciavano pietre contro l'arbitro e uno degli assistenti arbitrali, senza colpirli; - che un altro sostenitore della sopradetta societa' Catanzaro Lido, nonostante il fattivo comportamento dei giocatori e dei dirigenti delle due societa', in particolare del giocatore Viscomi Antonio e del dirigente La Tassa Alberto, entrambi appartenenti alla societa' Catanzaro Lido, raggiungeva l'arbitro e lo colpiva con sputi e calci; - che mentre l'arbitro si trovava negli spogliatoi i suddetti sostenitori colpivano la porta degli spogliatoi stessi e rivolgevano all'arbitro parole ingiuriose e minacciose; - che l'arbitro ed uno degli assistenti arbitrali, mentre si apprestavano a salire in macchina per abbandonare l'impianto sportivo, venivano colpiti con sputi e fatti segno a lancio di pietre, senza peraltro essere colpiti; delibera 1- Squalificare per DUE giornate effettive di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della societa' CATANZARO LIDO; 2- Infliggere alla societa' CATANZARO LIDO l’ammenda di €. 400,00 (sanzione limitata per il fattivo comportamento dei giocatori e dirigenti della societa').
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