COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 30 della Società POL. SAN LUCIDO avverso la regolarità della gara Luzzese – San Lucido (3 – 1) del 03.11.2002 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore PASCUZZO Mario.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 52 DEL 02/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 30 della Società POL. SAN LUCIDO avverso la regolarità della gara Luzzese – San Lucido (3 – 1) del 03.11.2002 Campionato Promozione per presunta posizione irregolare del calciatore PASCUZZO Mario. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che il calciatore Sig. Pascuzzo Mario della società Luzzese ha scontato la giornata di squalifica, poichè prima del suo trasferimento alla società Luzzese Calcio è stato tesserato per la società Atletico Acri , come attestano gli atti depositati presso il Comitato Regionale Calabria; P.Q.M. dichiara infondato il ricorso e dispone incamerarsi la tassa.
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