COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 4/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 01/12/2002 VILLESE – GUARDAVALLE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 53 DEL 4/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 01/12/2002 VILLESE - GUARDAVALLE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 40° del primo tempo un gruppo di sostenitori della societa' Villese sfondava un cancello di recinzione ed entrava abusivamente nel campo per destinazione cercando di impedire o ritardare l'esecuzione di un calcio di rigore; - che grazie all'intervento delle Forze dell'Ordine veniva impedito ai predetti sostenitori l'ingresso sul terreno di gioco e pertanto la gara poteva riprendere regolarmente; - che successivamente i sopra detti sostenitori della societa' Villese tenevano un comportamento offensivo nei confronti di uno degli assistenti arbitrali e lo colpivano con numerosi sputi in più' parti del corpo; - che a fine gara, per la permanenza di alcuni dei sopra detti sostenitori della societa' Villese nei pressi degli spogliatoi, era necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per consentire l'uscita dall'impianto sportivo della terna arbitrale e del Commissario di campo; - che un sostenitore della societa' Villese strattonava dalla giacca il Commissario di campo provocandogli, nell'occasione, una escoriazione al ginocchio dx; - che nell'abbandonare l'impianto di gioco, le autovetture dell'arbitro, del Commissario di campo e dell'osservatore arbitrale venivano fatte oggetto del lancio di alcune pietre da parte di sostenitori della societa' Villese ed in particolare l'autovettura del Commissario di campo subiva diversi danni (Rapporto C.d.C.); delibera 1. squalificare per UNA GARA effettiva, con decorrenza immediata, il campo di gioco della societa VILLESE; 2. infliggere alla societa' VILLESE l'ammenda di €. 400,00 (sanzione ridotta per la fattiva collaborazione fornita dai dirigenti della societa' ); 3. fare obbligo alla societa' Vilelse di tenere indenne l'arbitro, il Commissario di campo e l'osservatore arbitrale dei danni subiti alle proprie autovetture dei danni subiti, se richiesti; 4. pubblicare il risultato della gara: VILLESE - GUARDAVALLE = 2 - 2.
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