COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/01/2003 SAN LUCA – POLISTENA

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 64 DEL 15/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 05/01/2003 SAN LUCA - POLISTENA Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 62 e letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che ad inizio gara alcune persone non identificate presenti nel recinto di gioco tenevano un comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro; - che durante la gara un assistente dell'arbitro veniva fatto oggetto di lancio di pietre da parte di sostenitori della squadra locale e veniva avvicinato da un sostenitore della società San Luca che teneva nei suoi confronti un comportamento minaccioso; - che alla fine del primo tempo, mentre rientrava negli spogliatoi, il predetto assistente arbitrale veniva colpito alla gamba sx da una pietra "grande quanto una mela" lanciata da un sostenitore del San Luca che gli procurava forte dolore; - che successivamente, nei pressi della porta degli spogliatoi, un sostenitore del San Luca, entrato da una porta lasciata aperta dal custode del campo, aggrediva il suddetto assistente arbitrale colpendolo con un pugno alla nuca che gli procurava forte dolore e giramento di testa - che tale aggressore colpiva anche l'arbitro, venuto in aiuto dell'assistente, con un forte pugno all'altezza dell'orecchio sx provocandogli forte dolore; - che le condizioni psico-fisiche dell'assistente arbitrale, che risentiva anche del dolore alla gamba colpita dalla pietra e dello stesso arbitro non consentivano la prosecuzione della direzione della gara che pertanto veniva definitivamente sospesa senza che venisse dato inizio al secondo tempo di gioco; - che a causa del colpo subito l'arbitro avvertiva un ronzio e mal di testa ed era costretto a ricorrere alle cure del Presidio Ospedaliero di Soveria Mannelli dove gli veniva riscontrata una cervicalgia ed una lieve contusione sul volto (lato sx) con due giorni di guarigione; visti gli art. 12 punto 1 e 13 punto 1 commi b) ed e) del C.G.S.; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti del campo di gioco della società San Luca; 2. infliggere alla società SAN LUCA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2, 3. squalificare per DUE GIORNATE effettive di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società SAN LUCA, 4. infliggere alla società SAN LUCA l'ammenda di €. 300,00; 5. fare obbligo alla società San Luca di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti, se richiesti.
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