COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 224 della società POL. SALINE IONICHE avverso la regolarità della gara Palizzi – Saline Joniche (2 – 1) del 08.06.2003 Play-Out del Campionato di Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATO Ivano.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 119 DEL 16/06/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 224 della società POL. SALINE IONICHE avverso la regolarità della gara Palizzi – Saline Joniche (2 – 1) del 08.06.2003 Play-Out del Campionato di Seconda Categoria (C.P. Reggio Calabria) per presunta posizione irregolare del calciatore ROSATO Ivano. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che la reclamante assume che il calciatore Rosato Ivano dell’A.S. Palizzi ha perso parte alla gara Palizzi – Saline Joniche dell’8.06.2003 non avendone titolo in quanto non avrebbe terminato di scontare le tre giornate di squalifica inflittegli dal Giudice Sportivo con C.U. n° 41 del 02.05.2003 del Comitato Provinciale di Reggio Calabria. Il Rosato avrebbe dovuto scontare la squalifica suddetta non prendendo parte, fra le altre, alla gara Palizzi – Terranova del 04.05.2003 che, non essendosi disputata per la rinuncia della società Terranova, a detta della reclamante non avrebbe consentito al suddetto calciatore di scontare una delle tre giornate di squalifica inflittegli. Tuttavia, tale assunto non risponde al vero. Infatti, l’art.17, comma 4 del C.G.S. dispone che le gare, con riferimento alle quali le sanzioni a carico dei tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato valido agli effetti della classifica; tale condizione si è realizzata nella gara in esame, essendo stata data inflitta alla società rinunciataria la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 – 2. Quanto sostenuto dalla reclamante avrebbe avuto pregio soltanto nel caso in cui, ai sensi del disposto del successivo comma 5, il calciatore squalificato fosse appartenuto alla società rinunciataria. A tal proposito, la CAF commenta che ciò è del tutto razionale poiché, se lo scopo afflittivo della sanzione è quello che il calciatore punito non partecipi a gare successive ufficiali, si fallirebbe tale obiettivo se si ammettesse la possibilità di una espiazione di squalifica in una gara rinunciata dalla siocietà di appartenenza, la quale, benchè formalmente produttiva di effetti nella classifica, rimane, sotto il reale profilo della partecipazione al gioco, equiparabile ad una “non gara”, evitando anche “che da un comportamento illecito, qual è quello di sottrarsi volontariamente o colposamente allo svolgimento dell’attività agonistica, possa comunque derivare all’autore un qualsiasi vantaggio”. (cfr.Caf CC.UU. n. 29/C del 06.06.1985 e n. 25/C del 22.03.1990). P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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