COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 49 della Società POL. S.STEFANO RENDE avverso la regolarità della gara S.Stefano Rende – Grimaldi (0 – 2) del 10.11.2002 Campionato Seconda Categoria per regolarità della gara.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Seconda Categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 56 DEL 16/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 49 della Società POL. S.STEFANO RENDE avverso la regolarità della gara S.Stefano Rende – Grimaldi (0 – 2) del 10.11.2002 Campionato Seconda Categoria per regolarità della gara. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; ritenuto che non risulta allegata la ricevuta di trasmissione della copia del reclamo alla controparte; che , comunque, il reclamo è infondato essendo il campo su cui si è svolto l’incontro non omologato; che la dichiarazione di inammissibilità è, tuttavia, assorbente rispetto all’infondatezza; P.Q.M. dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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