COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Seconda Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 107 della Società S.C. SANVITESE avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Sanvitese (2 – 1) del 12.01.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Seconda Categoria - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 74 DEL 17/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 107 della Società S.C. SANVITESE
avverso la regolarità della gara San Vito Calcio – Sanvitese (2 – 1) del 12.01.2003 Campionato Seconda Categoria (C.P. Catanzaro) per regolarità della gara.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che il reclamo è inammissibile poiché in violazione dell’art.24 del C.G.S., la ricorrente avrebbe dovuto proporre le proprie doglianze al Giudice Sportivo;
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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