COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 63 della società S.S. ACERENTHIA 2000 avverso la regolarità della gara Sporting Crotone – Acerenthia 2000 (3 – 1) del 24.11.2002 Campionato Terza Categoria per REGOLARITA’ DELLA GARA.
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 58 DEL 23/12/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO N. 63 della società S.S. ACERENTHIA 2000
avverso la regolarità della gara Sporting Crotone – Acerenthia 2000 (3 – 1) del 24.11.2002 Campionato Terza Categoria per REGOLARITA’ DELLA GARA.
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
il reclamo è redatto in forma assolutamente generica;
Tale vizio, ai sensi dell’art. 23 punto 6 del C.G.S., rappresenta motivo di inammissibilità del reclamo stesso.Non è tuttavia superfluo in questa sede affermare che tutti i calciatori presenti in distinta risultano, in base agli atti ufficiali, tesserati per la Sporting Crotone e quindi in posizione regolare.
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa.
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