COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Juniores Regionale – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 116 della Società A.S. NOVA VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 69 del 29.01.2003 ( Perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 (gara S.Maria CZ – Nova Virtus del 21.01.2003 Campionato Juniores Regionale), un punto di penalizzazione, inibizione dirigente RUGA Francesco fino al 31.10.2003, squalifica calciatore PAPALEO Roberto fino al 30.06.2003).

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Juniores Regionale - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 76 DEL 24/02/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 116 della Società A.S. NOVA VIRTUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 69 del 29.01.2003 ( Perdita della gara con il punteggio di 0 - 2 (gara S.Maria CZ – Nova Virtus del 21.01.2003 Campionato Juniores Regionale), un punto di penalizzazione, inibizione dirigente RUGA Francesco fino al 31.10.2003, squalifica calciatore PAPALEO Roberto fino al 30.06.2003). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rileva che il reclamo della società A.S. Nova Virtus è privo di sottoscrizione, tale vizio impedisce di acceratre la provenienza e quindi di affermare la validità, rituale e sostanziale, dell’atto stesso. Ne consegue, in linea con i principi generali del Codice di Giustizia Sportiva, l’inammissibilità del reclamo. Tuttavia appare opportuno in questa sede rappresentare come la decisione di prime cure sia del tutto corretta, in quanto i fatti addebitati ai tesserati della Nova Virtus non possono essere posti in dubbio e le sanzioni comminate sono congrue ed adeguate rispetto agli stessi. P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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