COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 185 della Società POL. VIBONA avverso la regolarità della gara Chiaravalle – Vibona (1 – 0) del 13.04.2003, Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CRISTELLO Roberto

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 100 DEL 28/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 185 della Società POL. VIBONA avverso la regolarità della gara Chiaravalle – Vibona (1 – 0) del 13.04.2003, Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CRISTELLO Roberto LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che alla gara Chiaravalle – Vibona del 13.04.2003 ha preso parte nelle file della società ospitante il calciatore Cristello Roberto; che, a tale data, il suddetto calciatore risultava essere squalificato, avendo subito un provvedimento di espulsione durante una gara di Coppa Calabria e la conseguente squalifica fino al 14.05.2003 dal Giudice Sportivo, giusto provvedimento pubblicato sul C.U. n° 93 del 02.04.2003 del Comitato Regionale Calabria; che, in ossequio al combinato disposto degli artt.14, comma 11 punto 4, e 17, comma 13 del C.G.S. la sanzione della squalifica a tempo determinato “impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica” ; ritenuto, pertanto, di dover comminare alla società U.S. Chiaravalle la punizione sportiva della perdita della gara di cui in oggetto col punteggio do 0 – 2, per la violazione della normativa suddetta; P.Q.M. irroga alla società U.S. CHIARAVALLE la punizione sportiva della perdita della gara Chiaravalle – Vibona del 13.04.2003 con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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