COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 200 della Società POL. VIBONA avverso la regolarità della gara Vibona – Collemare (1 – 2) del 02.02.2003, Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CENTRO Piergiorgio
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 12/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 200 della Società POL. VIBONA
avverso la regolarità della gara Vibona – Collemare (1 – 2) del 02.02.2003, Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare del calciatore CENTRO Piergiorgio
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rileva che la società Pol. Vibona assume che il calciatore Centro Piergiorgio non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe poiché, rivestendo all’epoca della disputa della gara lo status di dirigente della società Collemare, ai sensi dell’art.21, comma 4 delle N.O.I.F., non poteva essere tesserato come calciatore;
risulta agli atti del Comitato Regionale che quanto asserito in reclamo risponde al vero;
tuttavia, la CAF, in merito al caso che occupa afferma che l’interpretazione letterale della norma, che va letta alla luce della sua finalità, deve far ritenere che ai dirigenti di una società è inibito il tesseramento come calciatori e l’assunzione di una pari qualifica di dirigente soltanto in altra squadra associata alla stessa lega. La retio della disposizione è infatti quella di evitare una situazione di incompatibilità e quindi di pericolo per la contemporaneità del ruolo svolto e rivestito dalla stessa persona in società diverse. Nessuna incompatibilità e nessuna situazione di potenziale pericolo sono pertanto ravvisabili nel caso di specie in cui il tesseramento come calciatore e dirigente riguarda la stessa società.
Il ricorso è perciò infondato.
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa;
rimette gli atti al Presidente del Comitato Regionale Calabria per quanto di competenza in merito alla produzione da parte della S.S. Collemare di una fotocopia recante il protocollo apocrifo del Comitato Provinciale di Vibo Valentia;
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