COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 28/5/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA PLAY OUT DEL 24/05/2003 SAMBATELLO CALCIO – EUFEMIESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 114 DEL 28/5/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA PLAY OUT DEL 24/05/2003 SAMBATELLO CALCIO - EUFEMIESE
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che prima dell'inizio della gara sostenitori della società Sambatello Calcio, sollecitati da propri dirigenti, rivolgevano ingiurie e minacce alla Lega Calcio, agli arbitri ed ai Commissari di campo;
- che durante la gara i citati sostenitori della società Sambatello Calcio tenevano un comportamento offensivo e minaccioso verso l'arbitro e nei confronti di Organi Federali;
- che al 30° del primo tempo, a causa di continue "contestazioni" dei suddetti sostenitori rivolte all'arbitro ed al Commissario di campo, quest'ultimo era costretto, anche a causa degli sputi e delle ingiurie ricevute, ad allontanarsi dalla tribuna;
- che l'arbitro chiedeva al capitano, al dirigente accompagnatore ed al massaggiatore della società Sambatello Calcio di "richiamare" il pubblico ad un "comportamento corretto";
- che all'invito dell'arbitro, solo il capitano Sig. Reitano Antonio, cercava di "sedare gli animi" in tribuna mentre i due dirigenti "con aria indifferente non prendevano alcun provvedimento nei confronti del pubblico locale" e rivolgevano all'arbitro stesso parole di minaccia;
- che alla fine del primo tempo, mentre l'arbitro faceva rientro negli spogliatoi, veniva fatto oggetto di contestazione, di sputi che lo colpivano da parte dei sostenitori della società Sambatello Calcio (i propri dirigenti si comportavano in maniera indifferente);
- che durante tutto il secondo tempo il pubblico teneva un comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro e del Commissario di campo;
- che al 45° del secondo tempo, mentre l'arbitro si stava apprestando a decretare un recupero, il Sig. Chirico Francesco, massaggiatore della società Sambatello Calcio, si alzava dalla panchina ed istigava i propri sostenitori contro l'arbitro stesso;
- che subito dopo "persone" identificate dall'arbitro come sostenitori della società Sambatello Calcio, sostavano nel campo per destinazione; che le suddette "persone" erano entrate in campo, in parte scavalcando la rete di recinzione ed in parte dal cancello che era stato aperto dal custode dell'impianto sportivo;
- che i sostenitori entrati in campo, "aggredivano con ferocia e rabbia " il Commissario di campo, colpendolo con pugni e calci in varie parti del corpo, lo spintonavano facendolo cadere a terra, rompendogli gli occhiali da vista;
- che il capitano della società Sambatello Calcio invitava i propri dirigenti ad intervenire, ma gli stessi con "aria indifferente e con senso di soddisfazione" non intervenivano, mentre i giocatori si disinteressavano completamente;
- che durante l'invasione di campo e l'aggressione, i predetti dirigenti Chirico e Reitano invitavano l'arbitro a riprendere la gara ed il Sig. Chirico, successivamente, lo minacciava (veniva anche minacciato dal custode del campo);
- che l'arbitro riprendeva la gara "in maniera pro-forma" ed al fine di evitare ulteriori incidenti non adottava alcun provvedimento disciplinare nei confronti del massaggiatore Chirico del Sambatello Calcio;
- che, terminata la gara il citato custode riapriva il cancello e la tifoseria locale si riversava in campo
- che l'arbitro veniva raggiunto da quattro tifosi che lo colpivano con un pugno all'altezza dell'orecchio sinistro, calci alle gambe, pugni alle spalle e gli strappavano la maglia della divisa;
- che l'arbitro raggiungeva gli spogliatoi con l'aiuto di alcuni giocatori della società Eufemiese e solo dopo veniva aiutato dal dirigente accompagnatore della società Sambatello Calcio, Reitano Antonio; che l'arbitro ed il Commissario campo, dopo l'arrivo delle forze dell'ordine (chiamate dallo stesso Commissario di campo poiché assenti) riuscivano ad abbandonare l'impianto sportivo senza ulteriori conseguenze ed accompagnati presso l'Azienda Ospedaliera "Bianchi-Malacrino-Morelli" di Reggio Calabria dove gli venivano diagnosticate contusioni multiple guaribili in tre gg.;
visti gli artt. 53 delle N.O.I.F., 12 punto1 e 13 punto 1 comma h) del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società SAMBATELLO CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2;
2. escludere dalla prosecuzione dei play-out la società SAMBATELLO CALCIO;
3. squalificare il campo di gioco della società SAMBATELLO CALCIO per CINQUE gare effettive;
4. infliggere alla società SAMBATELLO CALCIO l'ammenda di €. 150,00;
5. inibire il Sig. REITANO ANTONIO, dirigente accompagnatore della società SAMBATELLO CALCIO fino al 31 DICEMBRE 2004;
6. inibire il Sig. CHIRICO FRANCESCO, massaggiatore della società SAMBATE LLO CALCIO fino al 31 DICEMBRE 2004;
fare obbligo alla società SAMBATELLO CALCIO di tenere indenne l'arbitro ed il Commissario di campo dei danni subiti, se richiesti.