COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Prima Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/02/2003 JUVENILIA MONTEGIORDANO – PRAIA

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Prima Categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/02/2003 JUVENILIA MONTEGIORDANO - PRAIA Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 73 ; letto il reclamo con il quale la società Praia chiede che venga inflitta alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara, sostenendo che la società Juvenilia Montegiordano non avrebbe impiegato per l'intera durata della gara almeno un giocatore nato dal 1° gennaio 1984 in poi ed un giocatore nato dal 1° gennaio 1985 in poi; rilevato che l'assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto la società' Juvenilia Montegiordano impiegava sin dall'inizio e per l'intera durata della gara, solo il giocatore Salvo Daniele nato il 10.10.1985 mentre il giocatore Matteo Domenico nato il 23.03.1984 entrava in campo al 16° minuto del secondo tempo per sostituire il giocatore contraddistinto con il numero 2 e nato il 16.06.1973; visto l' art. 12 comma 5 del C.G.S.: delibera 1- Infliggere alla società' JUVENILIA MONTEGIORDANO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; 2- Accreditare sul conto della società Praia la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it