COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Prima Categoria – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/02/2003 SAMBATELLO CALCIO – MELITESE

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Prima Categoria - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 19/2/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 16/02/2003 SAMBATELLO CALCIO - MELITESE Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali di gara dai quali risulta: - che al 40° minuto del secondo tempo tre sostenitori della società' Sambatello Calcio, dopo aver scavalcato la rete di recinzione, colpivano l'arbitro con schiaffi e pugni e che lo stesso riusciva a divincolarsi per l'intervento di tutti i giocatori della medesima società Sambatello Calcio e dei dirigenti Reitano e Morda', i quali allontanavano i sostenitori; - che a seguito di tale episodio l’arbitro era costretto a sospendere l’incontro; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità oggettiva della società Sambatello Calcio; visto l'art. 12 punto 1 e 13 punto 1 comma e) del C.G.S. delibera 1- Infliggere alla società' SAMBATELLO CALCIO la punizione sportiva della per dita della gara con il punteggio di 0 - 2; 2- squalificare per DUE GIORNATE effettive di gara, con decorrenza immediata, il campo di gioco della società SAMBATELLO CALCIO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it