COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 2/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 23/03/2003 NUOVA ACRI – RENDE CENTRO STORICO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 2/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 23/03/2003 NUOVA ACRI - RENDE CENTRO STORICO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al CU n. 89; letto il reclamo con il quale la società Nuova Acri ha chiesto irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara sostenendo che alla fine del primo tempo, nel rientro negli spogliatoi un proprio calciatore, Ceraso Salvatore veniva accerchiato, aggredito e violentemente pestato da giocatori e dirigenti della squadra ospitante presenti in panchina e da persone non abilitate a stare in campo e non identificate e che a seguito delle percorse subite il predetto giocatore non era in grado di rientrare in campo anzi doveva essere trasportato nell'ospedale di Cosenza dove gli venivano riscontrati trauma cranico, contusione con escoriazione sanguinante al ginocchio sx, contusioni alla spalla dx e all'occhio dx con prognosi di 5 gg.. Pertanto, i calciatori della società Rende Centro Storico non erano più in grado di tornare in campo sia per l'episodio accaduto al loro compagno sia per il clima di paura che si era creato all'interno e all'esterno del campo con il pubblico che minacciava i giocatori ed i dirigenti e che tale situazione era aggravata dall'assenza di qualsiasi forza dell'ordine; rilevato: - che l'assunto della società reclamante trova pieno riscontro nel rapporto dell'arbitro che riferisce di aver visto alla fine del primo tempo da una piccola finestra del proprio spogliatoio che il calciatore Ceraso Salvatore della Società Rende C.S. "veniva aggredito brutalmente da un gruppo di persone tra cui la maggior parte in tuta della società Nuova Acri, molto probabilmente i calciatori che sedevano in panchina, gli unici ad avere la tuta" e che il predetto calciatore veniva "accerchiato e caricato di forti calci e pugni alla faccia e al corpo"; - che l'arbitro uscito dagli spogliatoi non riusciva ad identificare nominalmente gli aggressori; - che le lesioni subite dal predetto calciatore trovano riscontro nelle certificazioni mediche esibite dalla società reclamante; - che l'arbitro sospendeva la partita poiché i calciatori della società Rende C.S., non sentendosi tutelati per la mancanza di forze dell'ordine - constatata anche dall'arbitro - non riprendevano la gara; visti gli artt. 6 e 12 primo comma e 13 del C.G.C. delibera 1) infliggere alla società NUOVA ACRI la punizione sportiva della perdita di gara col punteggio di 0 - 2; 2) infliggere alla società NUOVA ACRI la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con decorrenza immediata; 3) infliggere alla società NUOVA ACRI l'ammenda di €. 200,00; 4) accreditare sul conto della società Rende C.S. la tassa reclamo versata.
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