COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 172 della Società SAN FRANCESCO CALCIO avverso la regolarità della gara Roggiano – San Francesco Calcio (2 – 1) del 23.03.2003 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare di MARANGON Vincenzo.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 98 DEL 14/04/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 172 della Società SAN FRANCESCO CALCIO avverso la regolarità della gara Roggiano – San Francesco Calcio (2 – 1) del 23.03.2003 Campionato Prima Categoria per presunta posizione irregolare di MARANGON Vincenzo. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che la società reclamante sostiene che alla gara in oggetto non avrebbe potuto prendere parte il calciatore Marangon Vincenzo perchè ha sottoscritto due tesseramenti e per tale fatto aveva riportato una squalifica; ora, mentre l’art. 40 delle N.O.I.F. prevede solo sanzioni a carico del giocatore che sottoscrive un doppio tesseramento, la squalifica a carico del Marangon è operativa e ha avuto effetto dal 25.03.2003, data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale n° 88; il calciatore in questione, pertanto, aveva titolo a prendere parte alla gara del 23.03.2003; P.Q.M. rigetta il reclamo le dispone incamerarsi la tassa.
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