COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 30/03/2003 BIANCO – MELITESE
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
GARA DEL 30/03/2003 BIANCO - MELITESE
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 93;
letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società F.C. Bianco con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara poiché non avrebbe utilizzato per tutta la durata della gara, due giocatori nati dopo l'1/1/1984 e l'1/1/1985;
rilevato che quanto assunto dalla reclamante non trova adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che prendevano parte alla gara dal primo minuto i giocatori Laganà Antonio nato il 21/01/1985 e Toscano Paolo nato il 2/9/1984, e che al 29° minuto del secondo tempo il calciatore Laganà Antonio veniva sostituito dal calciatore Triscari Barberi Saverio nato il 3/7/1986
delibera
1) rigettarsi il reclamo della società Bianco ed incamerarsi la relativa tassa;
2) revocare la sospensione cautelare nei confronti di Suraci Salvatore dirigente e Alati Salvatore calciatore della società Melitese;
3) Squalificare il dirigente della società MELITESE, Sig. SURACI SALVATORE fino al 4 GIUGNO 2003 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro durante la gara;
4) Squalificare il calciatore della società MELITESE, ALATI SALVATORE fino al 14 MAGGIO 2003 per proteste all'indirizzo dell'arbitro, spintonandolo e comportamento offensivo nei confronti dello stesso;
5) infliggere alla società MELITESE l'ammenda di €. 150,00 per comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro da parte di propri sostenitori durante ed a fine gara.
6) pubblicare il risultato della gara BIANCO - MELITESE = 1 - 2.