COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 19/3/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/03/2003 POLISTENA – COMPRENSORIO MONTE PORO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 85 DEL 19/3/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 09/03/2003 POLISTENA - COMPRENSORIO MONTE PORO Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 82 del 12/03/2003; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che all'8° minuto del secondo tempo un calciatore della società Comprensorio Monteporo, a seguito di uno scontro, si accasciava a terra privo di sensi, - che il predetto calciatore veniva trasportato al Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero di Polistena (RC) dove gli venivano riscontrate le condizioni cliniche di "cosciente" e come anamnesi ed esame obbiettivo un "riferito trauma cranico"; - che, a seguito dell'infortunio al calciatore, vi era la comunicazione all'arbitro da parte dei due presidenti e dei capitani di entrambe le squadre di non voler proseguire la gara "per lo stato emotivo dei calciatori di entrambe le società"; - che, pertanto, l'arbitro era costretto a sospendere la gara; considerato che un infortunio di gioco ad un calciatore, seppure apparentemente grave (nella circostanza non si e' per fortuna rivelato tale) non può costituire un caso dove "…ricorrano estremi di carattere eccezionale che possano consentire all'organo di giustizia sportiva di disporre la ripetizione della gara…" ai sensi dell'art. 12 lettera c) del C.G.S.; visto l'art. 53 punto 2 e 7 delle N.O.I.F.: delibera 1) Infliggere ad entrambe le società POLISTENA e COMPRENSORIO MONTEPORO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 2; 2) Infliggere ad entrambe le società POLISTENA e COMPRENSORIO MONTEPORO l'ammenda di €. 200,00.
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