COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 2/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 20/03/2003 SAN LUCIDO – COMPRENSORIO MONTALTO UFF

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 93 DEL 2/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 20/03/2003 SAN LUCIDO - COMPRENSORIO MONTALTO UFF Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 89, letto il reclamo con il quale la società Comprensorio Montalto Uffugo ha chiesto la non omologazione della gara in quanto l'arbitro sarebbe incorso in un errore tecnico durante la direzione della stessa consistito nel non avere espulso il calciatore n. 11 del San Lucido (sig. D'Agostino Gioacchino) ammonito secondo la reclamante, per la seconda volta; rilevato che quanto assunto dalla società reclamante non trova riscontro nel rapporto dell'arbitro il quale riporta il calciatore n.11 del San Lucido sig. D'Agostino Gioacchino ammonito soltanto una volta al 37° minuto del primo tempo "poiché non rispettava la distanza regolamentare"; delibera 1) rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa; 2) pubblicarsi il risultato della gara SAN LUCIDO - COMPR. MONTALTO UFF. = 1 - 0
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