COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO PROMOZIONE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/04/2003 POLISTENA – AFRICO

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO PROMOZIONE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 99 DEL 23/4/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 13/04/2003 POLISTENA - AFRICO Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per il mancato pagamento da parte della società Polistena all'Ispettore della Federazione Italiana Giuoco Calcio della somma di €. 1.625,00, coattivamente disposto dal Comitato Regionale Calabria; visto l'art. 53 commi 2, 6 e 7 delle N.O.I.F. e 12 punto 1 e 13 comma b) del C.G.S. considerato che la rinuncia ricade nelle ultime tre giornate e che pertanto, giusto quanto riportato sul C.U. n. 1 del 1/07/2002 "le ammende saranno applicate in misura doppia" delibera 1) infliggere alla società POLISTENA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2; 2) penalizzare la società POLISTENA di UN punto in classifica; 3) infliggere alla società POLISTENA l'ammenda di €. 516.00.
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