COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 4/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 8 della Società CORVO CIBUS avverso la regolarità della gara Corvo Cibus – Sorbo 95 (2 – 2) del 19.10.2002 Campionato Regionale Calcio a 5 “serie C” per presunta posizione irregolare del calciatore CENTOLA Antonio Gianluca.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE CALCIO A CINQUE - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 39 DEL 4/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO N. 8 della Società CORVO CIBUS avverso la regolarità della gara Corvo Cibus – Sorbo 95 (2 – 2) del 19.10.2002 Campionato Regionale Calcio a 5 “serie C” per presunta posizione irregolare del calciatore CENTOLA Antonio Gianluca. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; rilevato che le controdeduzioni trasmesse dalla società Sorbo 95 sono inammissibili poichè non è stata allegata la ricevuta della raccomandata comprovante l’inoltro delle stesse alla società controparte; considerato che il calciatore non aveva titolo a partecipare legittimamente alla gara Corvo Cibus – Sorbo 95 in quanto alla data della disputa dell’incontro lo stesso risultava ancora tesserato per la società Taverna (per come risulta dalla documentazione fornita dal Comitato Regionale Calabria). P.Q.M. In accoglimento del reclamo irroga alla società SORBO 95 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 2 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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