COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/11/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/11/2002 FUSCALDO – SCALEA 1912

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 20/11/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 5/11/2002 FUSCALDO – SCALEA 1912 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali ed il reclamo della società Fuscaldo con il quale chiede irrogarsi la punizione sportiva della perdita della gara da infliggere alla società avversaria poiché nel corso della gara, la stesa avrebbe utilizzato sei giocatori “fuori quota” nati dopo l’1 Gennaio 1982 invece dei quattro consentiti dal regolamento; rilevato che l’assunto della reclamante trova riscontro negli atti ufficiali, avendo la società Scalea 1912 fatto partecipare alla gara sin dall’inizio i calciatori LaGreca Angelo, Maratea Riccardo, Tarallo Antonio, Bruni Francesco ed in corso di svolgimento i calciatori Carleo Giovanni e Misiano Andrea, tutti nati nel 1983; visti gli artt. 2 comma b) del Regolamento del campionato Juniores, pubblicato su C.U. n°1 dell’1/7/2002 del C.R. Calabria e 12 punto 5 del C.G.S.; delibera 1. in accoglimento del reclamo, di infliggere alla società SCALEA 1912 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 – 2 ed accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante;
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