COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 29/1/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo GARA DEL 21/01/2003 S.MARIA CATANZARO S.P.A. – NOVA VIRTUS
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2002/2003
COMUNICATO UFFICIALE N° 69 DEL 29/1/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
GARA DEL 21/01/2003 S.MARIA CATANZARO S.P.A. - NOVA VIRTUS
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara è stata sospesa dall'arbitro al 18° del secondo tempo in quanto i giocatori della società Nova Virtus, su imposizione del proprio dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Ruga Francesco, abbandonavano il campo di gioco per protesta nei confronti dell'arbitro e rinunciavano alla prosecuzione della gara stessa;
ritenuto che il predetto dirigente Ruga Francesco della società Nova Virtus ha mantenuto un comportamento antieducativo venendo meno ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale;
visto l'art. 53 punti 2 e 7 della N.O.I.F. e 14 comma b) del CGS;
delibera
1. infliggere alla società NOVA VIRTUS la punizione sportiva di perdita di gara col punteggio di 0 - 2;
2. penalizzare la società NOVA VIRTUS di UN PUNTO in classifica;
3. infliggere alla società NOVA VIRTUS l'ammenda di €. 52,00 per prima rinuncia;
4. inibire il Sig. RUGA FRANCESCO (NOVA VIRTUS) fino al 31 OTTOBRE 2003).