COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA – 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 66 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE avverso la regolarità della gara Arsenal Trebisacce – Cropalati (1 – 3) del 09.11.2002, Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRELLI Giorgio. RECLAMO N. 213 della Società U.S. ORIOLO avverso la regolarità della gara Cropalati – Oriolo (1 – 1) del 17.11.2002, Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRELLI Giorgio.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA - 2002/2003 COMUNICATO UFFICIALE N° 110 DEL 19/05/2003 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 66 della Società A.C. ARSENAL TREBISACCE avverso la regolarità della gara Arsenal Trebisacce – Cropalati (1 – 3) del 09.11.2002, Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRELLI Giorgio. RECLAMO N. 213 della Società U.S. ORIOLO avverso la regolarità della gara Cropalati – Oriolo (1 – 1) del 17.11.2002, Campionato Seconda Categoria (C.D. Rossano) per presunta posizione irregolare del calciatore PETRELLI Giorgio. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali e il reclamo; dispone la riunione dei reclami nn. 66 e 213 proposti rispettivamente dalla società Arsenal Trebisacce e Oriolo per evidenti ragioni di connessione oggettiva; con distinti ricorsi l’A.C. Arsenal Trebisacce e l’U.S. Oriolo lamentano che nelle gare rispettivamente disputate con il Cripalati in data 09.11.2002 e 17.11.2002, la società Cropalati ha schierato il calciatore Petrelli Giorgio squalificato fino al 20.01.2003, il quale ha giocato sotto false generalità, hanno chiesto che fosse loro attribuita la vittoria della partita; dalle indagini eseguite dall’Ufficio Indagini, a cui questa Commissione ha inviato gli atti per opportuni accertamenti, è risultato che effettivamente il calciatore Petrelli Giorgio nato a Cosenza il 23.06.1977 e residente a Rossano, il quale con Comunicato Ufficiale n° 125 del 28.06.2002 è stato squalificato fino al 20.01.2003, è stato schierato dal Cropalati con lo stesso nome ma con il giorno di nascita modificato e con il numero del documento d’identità contraffatto; di talchè, avendo accertato l’identità del calciatore il quale non aveva titolo a prendere parte alle gare del 09.11.2002 e 17.11.2002, i ricorsi dell’Arsenal Trebisacce e dell’U.S. Oriolo, previa riunione per ragioni di connessione, devono essere accolti; P.Q.M. In accoglimento dei reclami, irroga alla società POL. CROPALATI la punizione sportiva della perdita delle gare Arsenal Trebisacce – Cropalati e Cropalati – Oriolo disputate rispettivamente il 9.11.2002 e 17.11.2002 con il punteggio di 0 – 2; manda al Presidente del Comitato Regioanle Calabria per i provvedimenti di competenza in ordine agli illeciti emersi dll’esito delle indagini; dispone, altresì, accreditarsi le tasse reclamo sul conto delle società reclamanti.
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